IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali sono state richieste le istituzioni delle Scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994 / 1996 ed in particolare l'art. 13 "scuole di specializzazione e dottorato di ricerca" il quale prevede che per l'istituzione di nuove scuole di specializzazione si provveda con uno o piu' decreti ministeriali, sentito il Consiglio universitario nazionale ed i comitati regionali di coordinamento; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 1 ottobre 1997 recante l'autorizzazione, tra le altre, all'universita' di Chieti, ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997 / 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Sono istituite le scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria. Lo statuto dell'universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: 1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, sono inserite le scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria; 2) dopo l'art. 301, con conseguente scorrimento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli recanti l'ordinamento delle scuole di specializzazione in genetica medica ed in otorinolaringoiatria. Genetica medica. Art. 302. - La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio. Art. 303. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore proressionale della genetica medica e specialisti laboratorio di genetica medica. A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi: indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia; indirizzo tecnico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche. Art. 304. - La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica. Art. 305. - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 306. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Chieti e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori sientificodisciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede della scuola di specializzazione e' presso il dipartimento di scienze biomediche della facolta' di medicina e chirurgia dell'univerita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti in via dei Vestini. Art. 307. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in quattro unita' per ciascun anno di corso. Tabella A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico disciplinari. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teoricopratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica. Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F0lX Statistica medica, F03X Genetica medica, F04 Patologia generale, F22B Medicina legale. B. Area tecnico metodologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico. Settori: E13X Biolocia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. C. Area genetico clinica. Obiettivo: lo specializzaudo deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche. Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Le tesi di specializzazione potra' essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione. Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito: 1. Indirizzo medico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': partecipazione all'attivita' di 50 casi di consulenza genetica con responsabilita' diretta alla diagnostica; espletamento delle consulenze stesse; partecipazione all'attivita' e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente. Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico - clinica dello specializzando.2. Indirizzo tecnico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica; esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare; esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica; refertazione delle analisi stesse. Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Otorinolaringoiatria. Art. 308. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 309. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e laringoiatria. Art. 310. - La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria. Art. 311. - Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 312. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti. Art. 313. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero di iscritti determinato, per ciascun anno di corso, per un totale di due specializzandi. TabellaA - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze approfondite di anotomofisiologia ed anotomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidermiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E60A Fiosologia umana; E09A Anatomia umana; F01X Statistica medica. B. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F08A Chirurgia generale; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia generale. D. Area di otorinolaringoiatria. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica. Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia generale; F13C Chirurgia maxillofacciale. E. Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia generale; F21X Anestesiologia; F22B Medicina legale. TabellaB - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve: aver frequentato una annualita' di chirurgia generale: aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: I) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; II) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; III) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 25 ottobre 1997 Il rettore: Cuccurullo